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Si può designare un beneficiario della polizza vita non erede?

È possibile designare come beneficiario di una polizza vita un soggetto estraneo rispetto alla propria sfera familiare?

La risposta è certamente positiva, infatti chi sottoscrive una polizza vita è libero di scegliere qualsiasi soggetto come beneficiario, che può essere ad esempio, il convivente, una società o un ente non profit.

 

Indice

  • Che cos’è l’assicurazione vita?
  • Chi può essere indicato come beneficiario della polizza vita?
  • È possibile cambiare il beneficiario di una polizza vita?
  • La polizza vita rientra nell’asse ereditario?
  • L'erede ha diritto di conoscere il nominativo del beneficiario della polizza vita?
  • Come è possibile sapere se si è beneficiari di una polizza vita?

  • Che cos’è l’assicurazione vita?


    L'assicurazione sulla vita più diffusa è un contratto a favore di terzi, cioè un contratto in cui il beneficiario è un soggetto diverso dal titolare della polizza.

     

    Le parti che intervengono nel contratto sono:

  • contraente, cioè colui che stipula la polizza e paga i premi;
  • assicurato, cioè il soggetto sulla cui vita è stipulata la polizza, che può coincidere o meno con il contraente;
  • beneficiario, ovvero il soggetto che, qualora si verifichino le condizioni previste dal contratto, ha diritto di riscuotere il capitale assicurato;
  • Compagnia assicurativa che si impegna a pagare il capitale assicurato al beneficiario al verificarsi delle condizioni previste dal contratto.
  • La polizza vita viene stipulata per garantire, al verificarsi di un evento della vita dell’assicurato (decesso o sopravvivenza), un capitale o una rendita al soggetto indicato quale beneficiario, e dunque ha una funzione di tutela per lo stesso.

     


    Chi può essere indicato come beneficiario della polizza vita?


    Come già detto, beneficiario della polizza vita può essere una persona fisica, una società o un ente, una persona minorenne o incapace, addirittura una persona non ancora nata.

    La scelta, che spetta al contraente, può essere indicata nel contratto, o in una successiva dichiarazione scritta comunicata alla Compagnia assicurativa, o in un testamento.

     

    È dunque importante individuare in modo preciso, con nome, cognome, codice fiscale e indirizzo, il beneficiario, anche se non è esclusa la possibilità di indicarlo in modo generico, come succede, ad esempio, quando i beneficiari sono gli eredi nascituri.

     

    È inoltre possibile indicare nel modulo di adesione anche un altro soggetto, il cosiddetto terzo referente, al quale la Compagnia assicurativa potrà far riferimento in caso di decesso dell’assicurato.

     


    È possibile cambiare il beneficiario di una polizza vita?


    Dal momento in cui viene stipulata la polizza, al momento in cui avviene l’evento previsto in contratto, potrebbero trascorrere diversi anni.

    Durante questo periodo di tempo è sempre possibile cambiare il beneficiario della polizza, a meno che non vi sia stata rinuncia espressa per iscritto da parte del contraente al potere di revoca del beneficio, con accettazione del beneficio stesso da parte del beneficiario.

     

    L’unico che può cambiare l'indicazione del beneficiario è colui che ha stipulato la polizza, che può provvedere mediante:

  • comunicazione scritta alla Compagnia assicurativa, con l’indicazione del numero di polizza e del nuovo beneficiario;
  • testamento, indicando nello stesso il nuovo beneficiario e menzionando espressamente la polizza.
  • In questo caso, dunque, quella indicata in testamento è l’ultima volontà del contraente da ritenersi valida.

     

    Nella sostanza, è possibile cambiare il beneficiario della polizza ogni volta lo si desideri, tranne nei seguenti casi:

  • dopo che contraente e beneficiario hanno dichiarato in forma scritta alla Compagnia assicurativa, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l’accettazione del beneficio
  • dopo che, deceduto l’assicurato, il beneficiario ha comunicato in forma scritta alla Compagnia assicurativa di volersi avvalere del beneficio
  • dopo il decesso del contraente.

  • La polizza vita rientra nell’asse ereditario?


    In linea generale, il contratto di assicurazione sulla vita non entra a far parte del patrimonio ereditario del contraente e/o dell’assicurato.

    Anche i giudici della Corte di Cassazione hanno ribadito che il beneficiario di una polizza vita caso morte acquista un diritto di natura contrattuale, che non segue le regole della successione legittima.

     

    Gli eredi dunque, se non sono stati designati come beneficiari della polizza, non possono pretendere il capitale assicurato, a meno che nel testamento stesso vi sia espressa la revoca e la contestuale nomina degli eredi come nuovi beneficiari della polizza vita.

     

    Limitatamente ai premi versati, gli eredi legittimari - coniuge, figli e ascendenti - possono agire in giudizio per il recupero dal beneficiario, nel caso in cui la polizza vita leda la quota legittima di eredità a loro riservata per legge.

    Quest'ultimo è un caso particolare, che deriva dalla natura stessa della polizza vita caso morte, che costituisce una donazione indiretta. Pertanto, deve essere calcolata al fine di verificare che le quote di legittima siano state rispettate.

     


    L'erede ha diritto di conoscere il nominativo del beneficiario della polizza vita?


    La Compagnia assicurativa, su richiesta degli eredi, è tenuta a comunicare tutti i dati relativi al contraente e al capitale assicurato nella polizza, ma non può comunicare il nominativo dei beneficiari, salvo che non siano gli eredi stessi, in quanto è un dato tutelato dalla legge sulla privacy.

     


    Come è possibile sapere se si è beneficiari di una polizza vita?


    E’ possibile essere beneficiari di una polizza vita e non esserne al corrente? La risposta è affermativa.

    Per sapere se si è beneficiari di una polizza vita è possibile rivolgersi all’ANIA - Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici - e mediante una richiesta scritta, si può scoprire se una persona defunta abbia sottoscritto un’assicurazione vita in nostro favore.


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