Il tacito rinnovo dell’assicurazioneIl tacito rinnovo dell’assicurazione
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Cos'è il tacito rinnovo dell’assicurazione

Il tacito rinnovo è il rinnovo automatico della polizza assicurativa se il contraente non comunica la disdetta alla Compagnia prima della scadenza.

 

Ma non riguarda tutte le polizze, e l'esclusione più importante riguarda la RC auto per cui il tacito rinnovo è stato abolito nel 2013.

 

In questo articolo vedremo:

  • Che cos'è il tacito rinnovo?
  • Tacito rinnovo e polizze RC auto
  • Tacito rinnovo e garanzie aggiuntive RC auto
  • Per quali polizze è ancora previsto il tacito rinnovo?
  •  


    Che cos'è il tacito rinnovo?


    Il tacito rinnovo è una procedura che comporta un rinnovo automatico del contratto di assicurazione a meno che il Cliente non ne dia disdetta nel termine previsto dalle condizioni di assicurazione, normalmente almeno 30 giorni prima che la polizza scada.

     

    Come vedremo, però, il tacito rinnovo non riguarda tutti i tipi di contratto assicurativo. Sulle polizze RC auto è stato abolito e su altri tipi di polizze potrebbe essere escluso, in base alle politiche commerciali e contrattuali della Compagnia. Il tacito rinnovo, infatti, non è obbligatorio, dunque le Assicurazioni hanno potere discrezionale.

     

    Polizze poliennali

    Parlando di politiche commerciali, può succedere che una Compagnia, per alcune tipologie di polizze, proponga uno sconto in cambio dell'esclusione della possibilità da parte del Cliente di porre termine alla durata del contratto, prima della scadenza finale prevista. Anche in questo caso però, se la polizza ha una durata superiore a 5 anni, l’assicurato può comunque recedere, trascorso il periodo minimo di 5 anni. Spetterà al Cliente valutare la convenienza del risparmio, a fronte dell'impossibilità di cambiare Compagnia per un lungo periodo di tempo.

     


    Tacito rinnovo e polizze RC auto


    A partire dal 1° gennaio 2013, con efficacia retroattiva, il tacito rinnovo per le polizze RC è stato abolito. L'articolo 170-bis del Codice delle Assicurazioni Private, al comma 1 recita:

     

    "Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ha durata annuale o, su richiesta dell'assicurato, di anno più frazione, si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato [...] L'impresa di assicurazione è tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza."

     

    In sintesi:

  • la durata della polizza deve essere annuale;
  • non è più previsto il tacito rinnovo;
  • la Compagnia deve avvisare il contraente che la polizza è in scadenza, almeno 30 giorni prima della scadenza stessa;
  • il contraente ha ancora altri 15 giorni dopo la scadenza (periodo di tolleranza) per procedere con un rinnovo con la medesima Compagnia o per stipulare una nuova polizza con un'Assicurazione diversa.
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    In sostanza il contraente non è tenuto a dare alcuna disdetta se decide di cambiare Assicurazione.

     


    Tacito rinnovo e garanzie aggiuntive RC auto


    Un discorso a parte va fatto sulle garanzie aggiuntive delle polizze RC auto, come ad esempio le polizze infortuni al conducente, kasko, furto e incendio, danni ai cristalli ecc.

     

    In questo caso dal 1° gennaio 2013 e fino all'entrata in vigore del cosiddetto ddl Concorrenza, il 29 agosto 2017, era ancora previsto il tacito rinnovo.

     

    Attualmente sono previste due opzioni:

  • se le garanzie accessorie sono state sottoscritte insieme alla polizza RC auto, non è più consentito il tacito rinnovo, questo sia nel caso si trovino nel medesimo contratto sia in un contratto a parte: il discrimine è che la sottoscrizione avvenga contestualmente;
  • se le garanzie accessorie sono invece state sottoscritte insieme all'acquisto di un'auto nuova o al finanziamento, o con un contratto distinto ed autonomo rispetto a quello della RCA, è ancora possibile applicare il tacito rinnovo.
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    Per quali polizze è ancora previsto il tacito rinnovo?


    Il tacito rinnovo resta una possibilità, per la Compagnia assicurativa e per il contraente, in tutti gli altri casi diversi dalla RC auto:

  • fatte salve le scelte commerciali dell'Assicurazione e il diritto del contraente nell'operare la scelta di sottoscrivere o meno una polizza con questa clausola;
  • con l'obbligo di trasparenza per le Compagnie assicurative che devono indicare la clausola in maniera chiara e ben visibile al contraente.
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    Per evitare che le polizze che prevedono questa clausola si rinnovino automaticamente, occorre dare disdetta entro i termini previsti dalle condizioni di assicurazione, normalmente almeno 30 giorni prima che la polizza scada. Dunque, il contraente deve avere ben presenti le date di riferimento.

     

    La disdetta può essere data, a seconda di quanto previsto dai singoli contratti:

  • a mezzo raccomandata A/R;
  • via e-mail;
  • tramite app mobile o sito web della compagnia.
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