La rinuncia alla rivalsaLa rinuncia alla rivalsa
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Rinuncia alla rivalsa: una tutela in più

La rinuncia alla rivalsa è un'opzione che si può esercitare in fase di stipula di una polizza RC auto, ed esclude la rivalsa della Compagnia sull'assicurato in caso di cattiva condotta dello stesso.

 

Vedremo in che modo la Compagnia assicurativa può esercitare il proprio diritto di rivalsa e quando conviene aggiungere la clausola di rinuncia, magari modulandola a seconda delle esigenze, dal momento che si può definire un limite economico o di sinistri coperti dalla garanzia.

 


Diritto di rivalsa: definizione e spiegazione


Partiamo dal Codice delle Assicurazioni, art. 144, comma 2:

 

"Per l’intero massimale di polizza l’impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l’eventuale contributo dell’assicurato al risarcimento del danno. L’impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l’assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione."

 

In poche parole, se l'incidente è stato causato dalla cattiva condotta dell'assicurato, la Compagnia dopo aver liquidato i danni causati a terzi ha il diritto di rivalersi sull'assicurato stesso.

 

La polizza potrebbe prevedere la rivalsa sull'assicurato in casi come:

  • guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti o psicofarmaci;
  • violazione delle norme di carico del veicolo, quando il numero dei passeggeri supera quello massimo stabilito nel libretto di circolazione;
  • revisione scaduta;
  • infrazione della clausola di guida esperta, quando il conducente che ha causato il danno non rientra nella formula contrattuale concordata nella polizza;
  • guida con patente scaduta o non regolare.
  •  

    Ribadiamo che il diritto di rivalsa riguarda il rapporto tra Assicurazione ed assicurato, mentre i terzi danneggiati vengono in ogni caso rimborsati.

     


    Come funziona la garanzia di rinuncia alla rivalsa?


    Per proteggersi, trattandosi di eventualità che possono mettere l'assicurato in serie difficoltà economiche, è possibile, in sede contrattuale, acquistare la garanzia di rinuncia alla rivalsa da parte della Compagnia assicurativa. Una clausola facoltativa che ovviamente renderà il premio della polizza più elevato. Di fatto si compra una garanzia in più.

     

    Ma non esiste soltanto la rinuncia alla rivalsa in ogni caso e per qualsiasi importo, che potrebbe essere molto onerosa. Ci sono delle clausole che comportano un minor esborso perché non coprono completamente dalla rivalsa:

  • limite della rivalsa: si applica alla rinuncia una soglia massima entro la quale la compagnia può rivalersi sull'assicurato. Ad esempio, se si sottoscrive una clausola con un limite pari a 3.000 euro, quello sarà l'importo massimo che la Compagnia potrà chiedere esercitando il diritto di rivalsa per un sinistro causato perché sotto l'effetto di stupefacenti, anche se il risarcimento erogato dall'Assicurazione fosse ben più alto di 3.000 euro;
  • primo sinistro: la Compagnia rinuncia alla rivalsa soltanto per il primo incidente, mentre ci sarà rivalsa piena per i successivi;
  • presenza di sanzioni penali: la rinuncia è valida soltanto nel caso l'assicurato in merito all'incidente non subisca condanne penali, in caso contrario vi sarà la rivalsa quando si giungerà a sentenza definitiva.
  •  

    In caso di guida in stato di ebbrezza, la Compagnia può imporre un limite alla rivalsa anche sulla base del tasso alcolemico nel sangue dell'assicurato al momento del sinistro.

     

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    Questo è un caso particolare in cui la clausola di rinuncia alla rivalsa è caldamente consigliata. Se si condivide l'uso del veicolo con figli giovani, inesperti e che potrebbero violare le norme sulla guida in stato di ebbrezza o per uso di stupefacenti, questa tutela diventa vitale per proteggere le finanze del nucleo familiare.

     

    Attenzione però alla lista guidatori. Se il conducente che causa il sinistro non è nella lista, la Compagnia ha comunque diritto di rivalsa.

     


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