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Collisione con veicolo non identificato: come ottenere il risarcimento

Può capitare di avere un incidente con un altro veicolo, non riuscire ad identificarlo e non poter quindi attivare la procedura di risarcimento.

 

Tuttavia, per non lasciare i danneggiati privi di tutela, entra in gioco il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, che attraverso le Compagnie assicurative designate attiva le tutele del caso, ma, come vedremo, con dei limiti.

 

In questo articolo analizzeremo:

  • Definizione di collisione con veicolo non identificato
  • Intervento del Fondo di Garanzia e relativi limiti
  • Assicurato presso una Compagnia che al momento del sinistro si trova in stato di liquidazione coatta
  • Come richiedere il risarcimento
  • Procedura di risarcimento

  • Definizione di collisione con veicolo non identificato


    La collisione con un veicolo non identificato è quel sinistro che avviene, ad esempio, a causa di automobilisti che poi non si fermano, e si danno alla fuga prima ancora che il danneggiato riesca ad annotare la targa del veicolo coinvolto.

     

    In questo caso, il danneggiato non ha le informazioni utili per richiedere il risarcimento dei danni alla Compagnia assicurativa del danneggiante.

     

    Per ovviare a questo gap di tutela, interviene il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (gestito da Consap - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.), che opera sotto la vigilanza del Ministero delle Attività Produttive.

     

    Il Fondo ha il compito di garantire il risarcimento ai danneggiati, in caso di sinistro che coinvolga veicoli o natanti:

  • non identificati;
  • non assicurati;
  • messi in circolazione contro la volontà del proprietario (si pensi ad una vettura risultata rubata al momento del sinistro);
  • assicurati con Compagnie che al momento del sinistro si trovano in stato di liquidazione amministrativa.

  • Intervento del Fondo di Garanzia e relativi limiti


    Il Fondo di Garanzia interviene in maniera diversa e con dei limiti al risarcimento, a seconda della tipologia di veicolo coinvolto:

  • non identificato, per soli danni alla persona (dal 24 novembre 2007, a seguito del decreto legislativo 198/2007, il risarcimento è dovuto anche per i danni alle cose, con una franchigia di 500 euro, in caso di danni gravi alla persona);
  • non assicurato, con risarcimento sia per i danni alle persone sia per quelli alle cose con una franchigia, per quest'ultimi, di 500 euro (dal 24 novembre 2007, a seguito del decreto legislativo 198/2007, i danni alle cose vengono risarciti integralmente);
  • messo in circolazione contro la volontà del proprietario, con risarcimento dei danni alle persone e alle cose subiti dai terzi trasportati, o dalle persone trasportate contro la loro volontà, oppure dalle persone inconsapevoli della circolazione illegale del mezzo.
  • I limiti imposti, soprattutto nel caso dei veicoli non identificati, hanno la finalità di contrastare le possibili frodi a cui si presta questa tipologia di sinistro.

     


    Assicurato presso una Compagnia che al momento del sinistro si trova in stato di liquidazione coatta


    Questo è un caso particolare, che prevede tre procedure, di cui solo la terza è attualmente attiva:

  • liquidazione dei danni a cura del commissario liquidatore della Compagnia in stato di liquidazione coatta amministrativa, se il sinistro è causato da un veicolo assicurato con imprese, che al momento del sinistro, si trovino in stato di liquidazione coatta amministrativa o vi vengano poste successivamente, i cui Commissari liquidatori siano stati autorizzati, anche per conto del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, alla liquidazione dei danni causati dalla circolazione dei veicoli (art. 293 del D.lgs. 209/2005);
  • liquidazione dei danni a cura dell’Assicurazione cessionaria, nei casi di sinistri causati da assicurati il cui portafoglio RC auto è stato trasferito ad altra Compagnia;
  • liquidazione dei danni a cura dell'Assicurazione designata (come vedremo in seguito), nei casi di sinistri causati da veicoli assicurati con Compagnie che, al momento del sinistro, si trovino in stato di liquidazione coatta amministrativa o vi vengano poste successivamente, e per le quali non si verifichino le condizioni indicate ai due punti precedenti (art. 286 del D.lgs. 209/2005).

  • Come richiedere il risarcimento


    Il Fondo di Garanzia non interviene direttamente, ma opera attraverso le Compagnie assicurative designate da Ivass (con il provvedimento n. 32 del 19 maggio 2015, in vigore dal 1° luglio 2015) a seconda della Regione in cui avviene il sinistro.

     

    Queste ultime gestiscono la procedura di risarcimento come se il responsabile fosse un loro assicurato vero e proprio, e non ignoti come nel caso dei veicoli non identificati.

    Per avviare la richiesta di risarcimento occorre quindi individuare la Compagnia di riferimento, presente nell'elenco delle Compagnie designate.

     

    La richiesta andrà comunque inviata in copia anche alla Consap, che gestisce il Fondo.

    Sul sito della Consap sono presenti tutte le informazioni per compilare il “Modulo di richiesta di risarcimento” e la procedura per l’invio della stessa.

     

    In particolare, la procedura prevede i seguenti passi operativi:

     

    1. generare il modulo di richiesta di risarcimento;
    2. compilare online il modulo generato in tutte le sue parti;
    3. stampare il modulo compilato in doppia copia e firmarlo;
    4. inviare per raccomandata la prima copia del modulo firmato, con tutti gli allegati, all’ente competente indicato nel modulo, in base alla Regione in cui si è verificato il sinistro;
    5. inviare la seconda copia del modulo firmato e scannerizzato dal richiedente, senza alcun allegato, all'indirizzo PEC: richiestedirisarcimento@pec.consap.it.

    In alternativa, è possibile inviare con raccomandata la seconda copia della richiesta di risarcimento, all'indirizzo di Consap indicato sul modulo di domanda.

     

    Nella richiesta di risarcimento occorre indicare:

  • luogo, data e ora in cui è avvenuto il sinistro;
  • dinamica dell'incidente;
  • generalità del richiedente, del conducente, del proprietario del veicolo (se questi soggetti non coincidono);
  • dati identificativi del proprio veicolo (targa, marca, modello);
  • che si tratta di sinistro con altro veicolo non identificato;
  • Forze dell'Ordine eventualmente intervenute;
  • per i risarcimenti ai soli danni alle cose: entità del danno (allegando la documentazione a supporto, come le fatture per le riparazioni del veicolo), e luogo, date e orari in cui il mezzo è disponibile per la perizia;
  • per i danni fisici: entità delle lesioni, con documentazione a supporto come la relazione di perizia del medico legale e l'attestazione di avvenuta guarigione.

  • Procedura di risarcimento


    A seguito della ricezione della richiesta, la Compagnia designata deve fare le opportune verifiche e inviare il proprio perito.

     

    Se da verifiche e perizia emerge che il sinistro è effettivamente avvenuto con un veicolo non identificato, per il risarcimento interverrà il Fondo di Garanzia.

     

    La Compagnia deve formulare una proposta di risarcimento entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta e della documentazione a supporto, oppure comunicare i motivi per cui la proposta non viene formulata, nel caso le verifiche non vadano a buon fine.

     

    Infine, se la Compagnia designata ritiene che la documentazione sia incompleta, ha 30 giorni di tempo per avvertire il richiedente, e i tempi per la proposta di risarcimento restano sospesi fino a che la suddetta documentazione non sarà completa.

     

    Rivalsa

    Nel caso in cui venga individuato il responsabile del sinistro, il Fondo di Garanzia potrà esercitare il diritto di rivalsa per l'importo del risarcimento riconosciuto al danneggiato.


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