Riscatto totale del capitale del fondo pensioneRiscatto totale del capitale del fondo pensione
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Come ottenere il riscatto totale del capitale del fondo pensione

I fondi pensione danno vita, in varie forme - Fondi Pensione Negoziali, Fondi Pensione Aperti e PIP - Piani Individuali Pensionistici - a un sistema di previdenza complementare: ciascun aderente può accantonare risparmi durante gli anni della vita lavorativa, investendoli in un progetto di lunga durata, con l’obiettivo di beneficiare - una volta maturata l’età pensionabile - di una pensione complementare e di disporre di un reddito più adeguato ai bisogni propri e della propria famiglia per tutto il periodo di pensionamento.

 

Durante la cosiddetta “fase di accumulo” - dunque, prima di raggiungere l’età pensionabile e di avere accesso alla cosiddetta “fase di erogazione della prestazione” - è comunque possibile, in determinate circostanze previste dalla legge, prelevare dalla posizione individuale una parte delle somme accumulate tramite il riscatto (totale o parziale) della posizione individuale maturata. 

 

Vediamo quali sono le condizioni che consentono di ottenere il riscatto del fondo pensione, come tali somme vengono tassate e quali sono le modalità di presentazione della richiesta.   

 

Indice

  • Che cos’è il riscatto del fondo pensione?
  • Quando si può chiedere il riscatto totale del fondo pensione?
  • Riscatto del fondo pensione: la tassazione
  • Come presentare la domanda per il riscatto del fondo pensione.

  • Che cos’è il riscatto del fondo pensione?


    Con il termine riscatto si indica la possibilità di “prelevare” dalla posizione individuale una parte del risparmio previdenziale, estinguendo (totalmente o parzialmente) la posizione pensionistica complementare maturata negli anni di partecipazione, allo scopo di ottenere subito la liquidazione (in tutto o in parte) dei contributi accumulati. 

     

    Tale possibilità è, però, riconosciuta soltanto nei casi e con i limiti previsti dalla normativa di settore. In ogni caso, le condizioni per ottenere il riscatto della posizione sono indicate nella documentazione che ciascuna forma di previdenza complementare redige per illustrare le proprie caratteristiche e che deve essere messa a disposizione di chi sceglie di aderirvi. 

     

    In caso di richiesta di riscatto totale, una volta liquidato il controvalore della posizione individuale, il rapporto di partecipazione alla forma pensionistica termina. 
    In caso, invece, di riscatto parziale, l’aderente mantiene la propria posizione individuale (diminuita delle somme “prelevate”) e può continuare a versare i contributi (volontari e, eventualmente, TFR e datoriali) per accumulare somme di cui potrà disporre al momento del pensionamento. Occorre, tuttavia, tenere presente che la somma prelevata a titolo di riscatto parziale va a ridurre la posizione individuale e, quindi, le somme di cui l’aderente potrà disporre al momento del pensionamento.

     

    Quando si può chiedere il riscatto totale del fondo pensione?


    L’aderente può esercitare il riscatto totale della propria posizione del fondo pensione se si verifica una delle seguenti situazioni

  • invalidità permanente sopravvenuta, che comporta la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo;
  • sopravvenuta cessazione dell’attività lavorativa e conseguente inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi (la condizione si realizza quando il soggetto interessato lavorava quando ha aderito al fondo pensione e ha successivamente perso il lavoro - per licenziamento, dimissioni o chiusura dell’attività in proprio - e, al momento della richiesta di riscatto, non lavora da almeno 4 anni);
  • cessazione dei requisiti di partecipazione per cause diverse (c.d. “riscatto per cause diverse”); in questo caso, il requisito cambia a seconda che l’adesione al fondo pensione sia avvenuta:
  • su base individuale: il requisito per ottenere il riscatto consiste nell’aver cessato l’attività lavorativa con conseguente inoccupazione, indipendentemente dalla durata dell’inoccupazione stessa;
  • su base collettiva: in questo caso, il presupposto consiste nell’aver perso i requisiti di appartenenza alla collettività (per ragioni che coinvolgono l’intera collettività, come ad esempio a fronte di una modifica della fonte istitutiva, come il CCNL o l’accordo collettivo/aziendale; ovvero, per ragioni che interessano il singolo aderente, come in caso di cambio di attività lavorativa/settore merceologico).
  • Inoltre, in caso di decesso dell’aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica (durante la c.d. “fase di accumulo”), gli eredi o i soggetti designati hanno diritto di riscattare l’intera posizione individuale maturata (in mancanza di tali soggetti la posizione rimane acquisita al fondo pensione, andando a vantaggio di tutti gli iscritti).  

     

     

    Quando si può chiedere il riscatto parziale del fondo pensione?

    L’aderente può ottenere il riscatto parziale nella misura del 50% della propria posizione del fondo pensione, in caso di 

  • sopravvenuta cessazione dell’attività lavorativa e conseguente inoccupazione per un periodo superiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi
  • ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità o cassa integrazione guadagni (CIG) ordinaria o straordinaria (per almeno 12 mesi a zero ore).
  • Inoltre, in caso di cessazione dei requisiti di partecipazione per cause diverse (c.d. “riscatto per cause diverse” o “riscatto non agevolato”) l’aderente può ottenere, in alternativa al riscatto totale, il riscatto parziale nelle percentuali (anche diversa dal 50%, come ad es. 25% o 75%) previste dal singolo fondo pensione. 


    Riscatto del fondo pensione: la tassazione


    Scegliere di aderire a un fondo pensione non significa solo assicurare il proprio futuro con una forma di previdenza complementare: infatti, le forme di previdenza complementare godono anche, in generale, di un trattamento fiscale favorevole.

     

    In particolare, sulle somme liquidate a titolo di riscatto (sia totale, che parziale) della posizione individuale viene applicata una tassazione con aliquota agevolata del 15%; l’aliquota è ulteriormente ridotta dello 0,30% all’anno, per ogni anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari oltre il quindicesimo, fino ad un’aliquota minima del 9%. 

     

    L’aliquota applicata è pari, invece, al 23% se il riscatto (totale o parziale) viene richiesto per cessazione dei requisiti di partecipazione per cause diverse (ragione per cui il c.d. “riscatto per causa diverse” viene anche definito come c.d. “riscatto non agevolato”).  

     
     

    Come presentare la domanda per il riscatto del fondo pensione

    Chiedere il riscatto della posizione individuale maturata sul fondo pensione è molto semplice: Generali Italia mette a disposizione la modulistica specifica per ogni forma pensionistica e si occupa delle pratiche indicando le tempistiche di erogazione della posizione maturata. 

     

    Le informazioni complete sul funzionamento del fondo pensione sono disponibili alla pagina dedicata.