Informativa sul Decreto Legislativo n. 184/2023 - recepimento Direttiva (UE) 2021/2118
PREMESSA
Il 23 dicembre 2023 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 22 novembre 2023, n. 184 (in seguito Decreto) di recepimento della Direttiva (UE) 2021/2118 in materia di RC Auto, pubblicato nella G.U. s.g. n. 290 del 13 dicembre 2023.
Il Decreto modifica alcune disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private (in seguito C.A.P.): di seguito, vengono illustrate le principali novità normative, direttamente applicabili anche ai contratti in corso.
AMPLIAMENTO DELLA NOZIONE DI VEICOLO - OBBLIGO RC AUTO
La definizione di “Veicolo” e del suo utilizzo, ai fini dell’obbligo di assicurazione è stata ampliata con lo scopo di estendere il perimetro della copertura assicurativa della responsabilità civile auto in coerenza con la costante giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, orientata ad estendere e rafforzare la tutela dei danneggiati e delle vittime in tale ambito.
A seguito delle modifiche apportate dal Decreto, L ’articolo 122 comma 1 C.A.P., come modificato, stabilisce che <<Sono soggetti all’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del Codice civile i veicoli di cui all’articolo 1, comma 1, lettera rrr), qualora utilizzati conformemente alla funzione del veicolo in quanto mezzo di trasporto al momento dell’incidente>>.
Vengono così identificati, attraverso la disposizione di cui all’articolo 1, comma 1 lettera rrr), C.A.P., i veicoli a cui si applica l’obbligo di copertura RC Auto:
- qualsiasi veicolo a motore azionato esclusivamente da una forza meccanica che circola sul suolo ma non su rotaia, con:
- qualsiasi rimorchio destinato ad essere utilizzato con un veicolo di cui al numero 1), a prescindere che sia ad esso agganciato o meno;
- i veicoli elettrici leggeri individuati con apposito decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno, da adottarsi entro il termine di 90 giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione.
Inoltre, l’obbligo assicurativo non è più riferito alla circolazione del veicolo bensì alla funzione del veicolo, cioè al suo utilizzo quale mezzo di trasporto al momento del sinistro (art. 122 comma 1 C.A.P.), e prescinde dalle sue caratteristiche, dal terreno (pubblico o privato) su cui è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento (art. 122 comma 1-bis C.A.P.).
Pertanto, sono soggetti all’obbligo di copertura RC Auto tutti i veicoli, indipendentemente dall’area pubblica o privata su cui sono utilizzati, fermi o in movimento. È stata, di fatto, eliminata la possibilità di non assicurare veicoli non in movimento o parcheggiati in aree private (ad esempio nei box privati o nei garage).
L’obbligo di assicurazione RC Auto viene inoltre esteso anche ai veicoli utilizzati nelle zone il cui accesso è soggetto a restrizioni (art. 122 comma 1–ter C.A.P.), come ad esempio le aree aeroportuali per l’accesso alle quali è necessaria specifica autorizzazione da parte dell’Autorità o Ente competente.
MACCHINE AGRICOLE
Nella giornata del 28/02/2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il cd Decreto Milleproroghe, il quale prevede che – fino al 30 giugno 2024, in deroga all’art. 122 Codice delle Assicurazioni Private (CAP) – le macchine agricole "sono soggette all’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi solo se poste in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate".
Pertanto, a parziale deroga di quanto disposto dall’art. 122 CAP, le macchine agricole che circolano solo all’interno delle aree private e non transitano su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate, non sono soggette all’obbligo di copertura RC Auto fino al 30 giugno 2024.
DEROGHE ALL’OBBLIGO RC AUTO E SOSPENSIONE COPERTURA ASSICURATIVA
L’art. 122-bis comma 1 C.A.P. indica che non sono soggetti all’obbligo di assicurazione RC Auto i veicoli:
- formalmente ritirati dalla circolazione (per i quali è stata ritirata la carta di circolazione);
- il cui uso è vietato in forza di una misura adottata dall’autorità competente (fermo amministrativo, confisca e sequestro).
Inoltre, l’art. 122- bis comma 2 C.A.P. prevede che la deroga all’obbligo di assicurazione si applica anche per i veicoli:
- non idonei all’uso come mezzo di trasporto oppure quando il loro utilizzo è stato volontariamente sospeso, per effetto di una formale comunicazione all’impresa di assicurazione.
SOSPENSIONE PER MANCATO UTILIZZO VOLONTARIO DEL VEICOLO
Il veicolo non è soggetto all’obbligo di assicurazione quando il suo utilizzo è stato volontariamente sospeso per effetto di una formale comunicazione all’impresa di assicurazione.
La sospensione per mancato utilizzo volontario del veicolo non può avere una durata superiore a 10 mesi (11 per i veicoli d’epoca e di interesse storico e collezionistico di cui all’articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), rispetto all’annualità assicurativa (art. 122-bis comma 2 C.A.P.).
Durante il periodo di sospensione, il termine inizialmente comunicato dal soggetto legittimato può essere prorogato più volte, previa formale comunicazione all’impresa di assicurazione da effettuarsi dieci giorni (cinque per i veicoli storici) prima della scadenza del periodo di sospensione in corso.
La sospensione è attivata dal momento della registrazione nella banca dati della Motorizzazione (portale dell’Automobilista).