Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre u.s. è stata pubblicata la Legge 7 dicembre 2023 n. 193, recante “Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche”, la quale introduce il cosiddetto “diritto all’oblio oncologico”.
Per “diritto all'oblio oncologico” si intende il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni, né subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica, nei casi previsti dalla legge, tra i quali anche la stipulazione o il rinnovo di contratti relativi a servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi.
La Legge è entrata in vigore il 2 gennaio 2024.
La Legge, all’articolo n. 5 “Disposizioni transitorie e finali”, prevede che i contratti bancari, finanziari e assicurativi stipulati dopo la data di entrata in vigore della legge devono conformarsi ai princìpi ivi introdotti, tra i quali quello che non consente, per la conclusione o rinnovo di un contratto, di chiedere informazioni sul precedente stato di salute dell’Assicurando/Assicurato affetto in passato da patologie oncologiche e considerato guarito.
La stessa disposizione ha previsto l'adozione di provvedimenti attuativi e provvedimenti con lo scopo di completare e specificare il contenuto normativo in termini di applicazione.
In attuazione della normativa primaria, il Ministero della Salute ha emanato due decreti:
- il Decreto 22 marzo 2024, che reca l’elenco di specifiche patologie oncologiche, per le quali è richiesta la decorrenza di un numero di anni ridotto per la maturazione del diritto all’oblio;
- il Decreto 5 luglio 2024, recante la disciplina delle modalità e delle forme per la certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini della normativa sull'oblio oncologico, che il contraente è tenuto ad inviare all'impresa di assicurazione o all'intermediario.
Secondo la normativa, una persona si può considerare guarita da patologia oncologica quando il trattamento attivo si è concluso, senza episodi di recidiva, da più di 10 anni alla data della richiesta di informazioni sul suo stato di salute. Tale periodo è ridotto della metà (5 anni) se la patologia è insorta prima del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla tabella di cui all'Allegato I, del Decreto del Ministero della salute del 22 marzo 2024, il diritto all'oblio oncologico, in deroga ai termini previsti dagli articoli 2, comma 1, della legge 7 dicembre 2023, n. 193, matura nei termini indicati nello stesso Allegato, qui consultabile:
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/04/24/24A02057/SG
Inoltre, si prevede che in tutte le fasi di accesso a servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi, ivi compresi le trattative precontrattuali e la stipulazione o il rinnovo di contratti, le banche, gli istituti di credito, le imprese di assicurazione e gli intermediari finanziari e assicurativi forniscono all’interessato adeguate informazioni circa il suddetto diritto.
Pertanto, Generali Italia S.p.A. informa che, con l’entrata in vigore della predetta Legge, nei casi in cui per la conclusione o rinnovo di contratti di assicurazione vengano richieste dichiarazioni sullo stato di salute, l’Assicurando/Assicurato, non è tenuto a fornire alcun dato relativo a eventuali patologie oncologiche dalle quali è guarito, secondo i termini indicati dalla legge n. 193 del 2023 e dai relativi decreti attuativi.