Comunicazioni Obbligatorie

Appendice contrattuale Decreto RC Auto

Il 23 dicembre 2023 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 22 novembre 2023, n. 184 (in seguito Decreto) di recepimento della Direttiva (UE) 2021/2118 in materia di RC Auto, pubblicato nella G.U. s.g. n. 290 del 13 dicembre 2023, che ha modificato alcune disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private (in seguito C.A.P.).
Per i nuovi contratti con effetto a partire dal 01/08/2024 e per le polizze già in portafoglio - c.d. rinnovi – con scadenza a partire dal 29/08/2024, in applicazione delle nuove norme, le Condizioni di Assicurazione vengono modificate come di seguito riportato.

  • RCA obbligatoria (nuovo art. 122 C.A.P.)
    A parziale deroga di quanto disciplinato nella Sezione “Garanzia Responsabilità Civile Auto” delle
    Condizioni di Assicurazione, è previsto quanto segue.


    Generali Italia assicura i rischi della Responsabilità Civile per cui è obbligatoria l'assicurazione1. Se il veicolo
    assicurato causa senza volerlo danni a terzi mentre è usato in modo conforme alla sua funzione di mezzo di
    trasporto, Generali Italia paga le somme dovute ai terzi come risarcimento dei danni.

    Le somme dovute a terzi
  • includono capitale, interessi e spese;
  • sono pagate solo entro il limite del massimale indicato in polizza. La garanzia è operante
  • a prescindere dall’area in cui il veicolo è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento.

  • L’assicurazione non opera nel caso di sinistro verificatosi in aree private aeroportuali, se il veicolo non è in possesso delle specifiche autorizzazioni da parte dell’Autorità o Ente competente.

    In tal caso Generali Italia esercita diritto di rivalsa per le somme pagate in conseguenza di danni causati a terzi2.

    PRODOTTI GENERALI ITALIA: ATTIVA VEICOLI COMMERCIALI, ATTIVA MACCHINE AGRICOLE, GENERALI SEI IN AUTO – ALTRI VEICOLI; PRODOTTI CATTOLICA: ACTIVE VEICOLI COMMERCIALI, ACTIVE VEICOLI MACCHINE AGRICOLE, ACTIVE VEICOLI ALTRI MEZZI: per i danni causati agli aeromobili la garanzia è prestata con applicazione di una franchigia per sinistro pari ad € 25.000,00 a carico dell’Assicurato.
    Fermo il resto.

  • SOSPENSIONE VOLONTARIA (nuovo art. 122 bis C.A.P.)
    A parziale deroga di quanto disciplinato nelle “Norme comuni a tutte le garanzie” delle Condizioni di Assicurazione, per la Sospensione del contratto è previsto quanto segue.

    Sospensione Volontaria per mancato utilizzo del veicolo (art. 122 bis C.A.P.)

    È possibile chiedere la sospensione della polizza se il veicolo non viene utilizzato. La sospensione è gratuita.
    La richiesta, da rendere in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio3 va presentata a Generali Italia, indicando il periodo di sospensione richiesto.

    La Sospensione Volontaria è registrata nella banca dati della Motorizzazione (Portale dell’Automobilista consultabile sul sito www.ilportaledellautomobilista.it) e ha effetto dalla data di registrazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente4. Generali Italia rilascia un documento che attesta la sospensione volontaria.

    Può chiedere la Sospensione Volontaria il proprietario o l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato dominio o il locatario in caso di locazione finanziaria. Se il Contraente non è uno di questi soggetti deve consegnare la richiesta formale di sospensione resa dal soggetto legittimato.
    Il Contraente si impegna a distruggere tutti i documenti assicurativi (certificato di assicurazione e Certificato Internazionale di Assicurazione - ex Carta Verde) o a non utilizzarli se ricevuti in formato digitale per tutta la durata della Sospensione Volontaria.

    Il termine di sospensione, inizialmente comunicato dal soggetto legittimato, può essere prorogato più volte.
    La proroga va chiesta a Generali Italia con richiesta formale da comunicare, almeno dieci giorni (cinque, per i veicoli d’epoca e di interesse storico e collezionistico) prima della scadenza del periodo di sospensione in corso. Generali Italia rilascia un documento che attesta la proroga.

    La sospensione non può avere una durata superiore
    , rispetto all’annualità assicurativa5 di dieci mesi (undici mesi, per i veicoli d’epoca e di interesse storico e collezionistico6).
    La riattivazione della polizza può essere richiesta anche prima della scadenza del termine inizialmente comunicato (o successivamente prorogato).

    Si ricorda che per poter circolare è indispensabile essere in possesso del certificato di assicurazione che viene consegnato alla riattivazione della polizza.

    Per maggiori informazioni sulla sospensione e riattivazione è possibile rivolgersi all’Agenzia.

  • Immagina Strade Nuove Passione Moto/ Active Veicoli MOTO: “Rinuncia alla sospensione” e “Sosta invernale e Rinuncia alla sospensione”.
    È abrogato l’art. 2 “Opzioni con sconto sul premio” (Rinuncia alla sospensione; Sosta invernale e Rinuncia alla sospensione) della Sez. 2 Opzioni alla garanzia Responsabilità Civile Auto.
    Fermo il resto.

  • Garanzia “Ricorso terzi e Ripristino locali di Proprietà” (compresa la garanzia Ricorso terzi prestata nella “Ricorso terzi e perdite pecuniarie - clausola 8A” e nella “Combinazione di garanzie “ORO” - clausola 80”)
    Le condizioni della garanzia si intendono modificate come di seguito riportato.

    Generali Italia indennizza, fino ad un massimo indicato in polizza o, se non riportato in polizza, nelle Condizioni di Assicurazione, i danni materiali e diretti causati dal veicolo assicurato per effetto di incendio, fulmine, esplosione o scoppio del carburante:
  • a cose di terzi quando la garanzia RC Auto obbligatoria non è operante in quanto sospesa
    volontariamente per mancato utilizzo del veicolo;
  • al locale adibito a rimessa di proprietà dell’intestatario al P.R.A. del veicolo, dell’usufruttuario,
    dell’acquirente con patto di riservato dominio, del locatario in leasing.

  • Fermo il resto.
  • 1 Art.122 C.A.P.
    2 Art. 144 C.A.P.
    3 Art.47 del DPR 445/2000, richiamato dall’art. 122 bis comma 2 C.A.P.
    4 Art. 122-bis comma 3 C.A.P.
    5 Art. 122-bis comma 2 C.A.P.
    6 Art. 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.