Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF)
Generali Italia ha aderito alla procedura denominata “Arbitro per le Controversie Finanziarie” (di seguito “ACF”).
L’ACF è un sistema di risoluzione extragiudiziale delle controversie, istituito da CONSOB con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, la cui proposizione è del tutto gratuita per l’Investitore-Contraente e dove sono previsti termini ridotti per giungere alla decisione (90 giorni dal completamento del fascicolo contenente il ricorso, le deduzioni e la documentazione prodotta dalle parti).
Potranno essere sottoposte all’ACF, ad iniziativa degli Investitori diversi dai Clienti professionali e dalle Controparti qualificate (ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 58/1998 “Testo Unico della Finanza”), le controversie riguardanti l’ambito assicurativo, limitatamente all’offerta in sottoscrizione e al collocamento delle polizze di Ramo III (Index Linked, Unit Linked) e di Ramo V (Capitalizzazione).
Il ricorso può essere proposto dall’Investitore personalmente o per il tramite di un’associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore, quando:
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non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie;
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sia stato preventivamente presentato reclamo alla Compagnia e sia stata fornita dalla stessa espressa risposta, oppure siano decorsi più di 60 giorni dalla presentazione del reclamo, senza che la Compagnia abbia dato comunicazione delle proprie considerazioni all’Investitore.
Il ricorso all’ACF deve essere proposto entro un anno dalla presentazione del reclamo ovvero, se il reclamo è stato presentato anteriormente alla data di avvio dell’operatività dell’Arbitro (9 gennaio 2017), entro un anno da tale data.
L’ambito di operatività dell’ACF è relativo alle controversie fra Investitore-Contraente e Intermediario (Compagnia) che riguardano la violazione, da parte di quest’ ultimo, degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli Investitori nell’esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento UE n. 524/2013.
Non rientrano nell’ambito dell’operatività dell’ACF le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a euro 500.000.
Sono esclusi dalla cognizione dell’Arbitro i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento o della violazione da parte dell’Intermediario degli obblighi di cui sopra e quelli che non hanno natura patrimoniale.
Il diritto di ricorrere all'Arbitro medesimo non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'Investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti.
Per maggiori dettagli anche in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione del ricorso all’Arbitro, si rinvia al sito web dell'ACF www.acf.consob.it.