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Glossario

Convenzione C.A.R.D.

La convenzione C.A.R.D., ovvero la Convenzione tra gli Assicuratori per il Risarcimento Diretto, è la convenzione tra le Compagnie assicurative italiane con lo scopo di regolamentare i rapporti tra tutte le Compagnie nell'ambito della RCA. L’accordo, risalente al 1° febbraio del 2007, è finalizzato a risolvere più velocemente le pratiche dell’indennizzo per il danno subìto senza rivolgersi all’assicurazione della controparte, ma facendo riferimento alla propria Compagnia assicurativa.

 

In determinati casi di incidente stradale - senza colpa o con colpa parziale - se la propria Compagnia assicurativa e quella della controparte aderiscono alla convenzione C.A.R.D. è possibile richiedere il risarcimento del danno subìto nel sinistro direttamente alla propria Compagnia assicurativa. Quest’ultima, poi, potrà rivalersi nei confronti della Compagnia di colui che ha causato il sinistro o che ha contribuito a causarlo.


Convenzione C.A.R.D.: quando si applica?


La convenzione C.A.R.D. si applica quando

  • l’urto è avvenuto tra due veicoli a motore, identificati e assicurati per la RCA da imprese aderenti alla Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto (C.A.R.D.);
  • non sono coinvolti ciclomotori diversi da quelli targati e/o le macchine agricole;
  • l'incidente è avvenuto in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano;
  • entrambi i veicoli sono immatricolati in Italia o Repubblica di San Marino o Città del Vaticano;
  • non c’è responsabilità da parte di altri veicoli coinvolti.
  • Per tutti gli altri casi è prevista l’applicazione della procedura di risarcimento ordinario.